Art. 316.
Funzioni delle autorita' amministrative di vigilanza
1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorita' amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a: (a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3;) b) (LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83). c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.