Art. 272.

Art. 272.

(Sedile per il conducente delle trattrici agricole) 1. Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.

Nota all'art. 272: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.

Nota all'art. 272: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.

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