Art. 157.

Art. 157.

(Segnali luminosi di indicazione) 1. I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purche' colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformita' di illuminazione e non producano abbagliamento.

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