Art. 245.
(Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A.) ((1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonche' i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalita' di chi si e' dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e sulla disponibilita' dei veicoli stessi, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo.)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 144)). ((3. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.)) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 144)).
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