Art. 124.
Obbligo di osservanza delle norme processuali
1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari ((e collaboratori)) del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullita' o altra sanzione processuale.
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilita' disciplinare.