Art. 131.

Art. 131.

Poteri coercitivi del giudice

1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto cio' che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

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