Art. 196.

Art. 196.

Capacita' di testimoniare

1. Ogni persona ha la capacita' di testimoniare.

2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneita' fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio puo' ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

Potrebbero interessarti anche