Art. 334 bis.

Art. 334-bis.

(( (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazione difensiva)

1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte )).

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