Art. 44.

Art. 44.

Sanzioni in caso di inammissibilita' o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta puo' essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.