Art. 526.
Prove utilizzabili ai fini della deliberazione
1. Il giudice non puo' utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
(( 1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore )).