Art. 535.
Condanna alle spese
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali ((. . . )).
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 )).
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza e' rettificata a norma dell'articolo 130.