Art. 594.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51))
((94))
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AGGIORNAMENTO (94)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che l'abrogazione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.