Art. 740.

Art. 740.

Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria e' versata alla cassa delle ammende; e' invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.

2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale e' stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.