Art. 32.
Autorizzazione alla navigazione temporanea
1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata ((, anche in lingua inglese se richiesto,)) previa presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente((o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229)).