Art. 38.
Ruolino di equipaggio
1. Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto ((, anche utilizzate a fini commerciali, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche)), quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorita' competente apposito documento, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.
1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni ((e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche,)) appartenenti al medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorita' marittima ((o della navigazione interna)) competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.
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