Art. 42.

Art. 42.

Locazione e forma del contratto

1. La locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato.

2. ((Con l'unita' da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta)).

3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione e' regolata dal comma 3.

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