Art. 46.
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore e' tenuto ad usare l'unita' da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformita' alle finalita' di diporto.
Art. 46.
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore e' tenuto ad usare l'unita' da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformita' alle finalita' di diporto.
Studio Legale Scarlino – P.IVA 05486750754 – Privacy Policy
Assicurazione professionale (RC avvocato): HDI Assicurazioni S.p.A. – Polizza n. 6031401939 – Massimale RCT €350.000,00