Art. 103.

Art. 103.

(Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio)

Quando all'armatore del rimorchiatore non e' fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilita' derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi.

Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.