Art. 114.
(Distinzione del personale marittimo)
Il personale marittimo comprende: a) la gente di mare; b) il personale addetto ai servizi dei porti; c) il personale tecnico delle costruzioni navali.
Art. 114.
(Distinzione del personale marittimo)
Il personale marittimo comprende: a) la gente di mare; b) il personale addetto ai servizi dei porti; c) il personale tecnico delle costruzioni navali.
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