Art. 124.

Art. 124.

(Rilascio dei documenti di abilitazione)

Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma dell'articolo precedente e' di competenza del direttore marittimo.

Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali e' di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamento.