Art. 127.
(Assunzione all'estero)
All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.
Art. 127.
(Assunzione all'estero)
All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.
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