Art. 135.
(Assunzione all'estero)
All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.
Art. 135.
(Assunzione all'estero)
All'assunzione di personale navigante della navigazione interna per la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.
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