Art. 140.

Art. 140.

(Nome delle navi maggiori)

Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.

Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia' registrato in qualsiasi matricola del Regno.

L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del ministro per le comunicazioni.

Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.