Art. 149.

Art. 149.

(Abilitazione delle navi alla navigazione)

Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalita' e dalla licenza.

A tale effetto l'atto di nazionalita' puo' essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria.