Art. 190.
(Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo)
I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.
Art. 190.
(Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo)
I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.
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