Art. 192.
(Imbarco di passeggeri infermi)
L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumita' delle persone a bordo e' sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.
A norma dei regolamenti stessi puo' essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorita',l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.