Art. 219.
(Pesca marittima)
E' considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.
Art. 219.
(Pesca marittima)
E' considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.
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