Art. 34.

Art. 34.

(Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici)

Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta (dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente), determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale