Art. 63.
(Manovre disposte d'ufficio)
Il comandante del porto puo' ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.
L'autorita' medesima puo' disporre, in caso di necessita', l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.