Art. 92.

Art. 92.

(Attribuzioni e obblighi del pilota)

Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

Nelle localita' dove il pilotaggio e' obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.

Nelle localita' dove il pilotaggio non e' obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.