Art. 97.
(Personale abilitato al pilotaggio)
Nelle localita' di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio e' esercitato da piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.
Art. 97.
(Personale abilitato al pilotaggio)
Nelle localita' di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio e' esercitato da piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.
Studio Legale Scarlino – P.IVA 05486750754 – Privacy Policy
Assicurazione professionale (RC avvocato): HDI Assicurazioni S.p.A. – Polizza n. 6031401939 – Massimale RCT €350.000,00