Art. 585.

Art. 585.

(Dei giudici di primo grado)

Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e' amministrata in primo grado: a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario; b) dai tribunali.

I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.