Art. 629.

Art. 629.

(Deposito della somma limite)

Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della dichiarazione di valore, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 621, il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalita' per il deposito della somma limite, computata sulla base delle indicazioni e dei documenti presentati dall'armatore, nonche' di una congrua somma per le spese del procedimento.