Art. 638.

Art. 638.

(Ripartizione del residuo)

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 625, sul residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura.

Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente, ma lo stato di riparto e' impugnabile anche per motivi attinenti all'esistenza del credito.