Art. 655.

Art. 655.

(Ordinanza di vendita)

Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonche' il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.