Art. 664.
(Trasferimento della nave)
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con decreto trasferisce all'aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.
Il decreto, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, e' reso pubblico a norma dell'articolo 250, ed ha valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della nave.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.