Art. 234.

Art. 234.

(Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione)

Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione e' tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento.

Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna e' tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni.