Art. 264.

Art. 264.

(Vendita della nave)

La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all'unanimita'.

Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno la meta' dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, puo' autorizzare con decreto la vendita della nave all'incanto.

Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l'autorizzazione del tribunale puo' essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contraddittorio i comproprietari dissenzienti.