Art. 280.

Art. 280.

(Documenti per la pubblicita' dell'atto di costituzione)

Chi domanda la pubblicita' deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.

La nota deve contenere: a) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza dei comproprietari; b) gli elementi di individuazione della nave; c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo; d) il nome e la paternita' del gerente e l'indicazione dei suoi poteri.

Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresi' indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.