Art. 319.
(Assunzione di personale straniero all'estero)
Nei porti esteri della navigazione marittima o interna (e nei porti nazionali) ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.
In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare (o la capitaneria di porto) puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.