Art. 376.
(Locazione di nave)
Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo.
Art. 376.
(Locazione di nave)
Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo.
Studio Legale Scarlino – P.IVA 05486750754 – Privacy Policy
Assicurazione professionale (RC avvocato): HDI Assicurazioni S.p.A. – Polizza n. 6031401939 – Massimale RCT €350.000,00