Art. 386.

Art. 386.

(Obblighi del noleggiante)

Il noleggiante e' obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilita' per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti documenti.

Il noleggiante e' responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilita', a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.