Art. 386.
(Obblighi del noleggiante)
Il noleggiante e' obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilita' per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti documenti.
Il noleggiante e' responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilita', a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.