Art. 388.

Art. 388.

(Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo)

Il noleggiante a tempo non e' obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto.

Del pari egli non e' obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.