Art. 417.
(Bagaglio non ritirato)
Il vettore puo' depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
Art. 417.
(Bagaglio non ritirato)
Il vettore puo' depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
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