Art. 423.

Art. 423.

(Limiti del risarcimento)

Il risarcimento dovuto dal vettore non puo', per ciascuna unita' di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco. (75)

Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e' inesatta, non e' responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa.

————–AGGIORNAMENTO (75) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 – 26 maggio 2005, n. 199 (in G.U. 1a s.s. 1/6/2005, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 423, comma primo, del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilita' determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti".