Art. 446.

Art. 446.

(Decorrenza e durata delle controstallie)

Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione, e' dovuto un compenso di controstallia.

Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, e' di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di stallia.