Art. 457.

Art. 457.

(Dichiarazione d'imbarco)

Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualita' e quantita' delle cose da trasportare, nonche' il numero dei colli e le marche che li contrassegnano.

Il caricatore e' responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.