Art. 482.
(Urto fortuito o per causa dubbia)
Se l'urto e' avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se non e' possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.
Art. 482.
(Urto fortuito o per causa dubbia)
Se l'urto e' avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se non e' possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.
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