Art. 535.
(Differenza tra il nuovo e il vecchio)
Nel calcolo dell'indennita' per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.
Art. 535.
(Differenza tra il nuovo e il vecchio)
Nel calcolo dell'indennita' per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.
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