Art. 541.
(Abbandono delle merci)
L'assicurato puo' abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennita' per perdita totale, nei seguenti casi: a) quando le merci sono totalmente perdute; b) quando la nave si presume perita; c) quando nei casi previsti nella lettera a dell'articolo precedente, dalla data della perdita o della innavigabilita' della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio; d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantita' superano i tre quarti del valore assicurabile.